Segnalazione

Dati di chi presenta la segnalazione - FACOLTATIVI -
Es. Dipendente del Reparto Produzione, Consulente Esterno ecc
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IMPORTANTE

Le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno oggetto degli accertamenti e verifiche del caso soltanto qualora le informazioni segnalate siano adeguatamente dettagliate e circostanziate ed abbiano ad oggetto fatti di particolare gravità. Si evidenzia, in ogni caso, che in assenza dei dati che consentano di determinare l’identità del segnalante non sarà possibile porre in essere a favore di quest’ultimo le tutele previste dalla normativa di legge per le segnalazioni provenienti da soggetto identificato.

Dettagli sulla segnalazione - OBBLIGATORI -
(indicare, se conosciuti, i dati anagrafici e, in caso contrario, qualifica e servizio presso cui svolge/svolgono l’attività, e ogni altro elemento idoneo all’identificazione)
IMPORTANTE

Le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno oggetto degli accertamenti e verifiche del caso soltanto qualora le informazioni segnalate siano adeguatamente dettagliate e circostanziate ed abbiano ad oggetto fatti di particolare gravità. Si evidenzia, in ogni caso, che in assenza dei dati che consentano di determinare l’identità del segnalante non sarà possibile porre in essere a favore di quest’ultimo le tutele previste dalla normativa di legge per le segnalazioni provenienti da soggetto identificato.

Procedura predisposta in tema di whistleblowing

PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ

 

 

  1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è definire le modalità  di segnalazione, anche in forma anonima, di illeciti anche potenziali che possono verificarsi all’interno  di Valle d’Argento 2 nella gestione della RSA “Anni Sereni”.

 

  1. TERMINI E DEFINIZIONI

“whistleblowing” : effettuare una soffiata nel fischietto equivale a denuncia interna ad organismo preposto di illecito o presunto tale, organismo sia interno che esterno

Segnalazione: comunicazione contenente informazioni,compresi fondati sospetti ,riguardanti violazioni commesse o potenziali all’interno della società con la quale il segnalante intrattiene un rapporto giuridico

Segnalante: soggetto che effettua la segnalazione

 

  1. RIFERIMENTI NORMATIVI

 

D.Lgs. 231/2001

D.Lgs. 24/2023

L. 179/2017

 

  1. MODALITA’ OPERATIVE

 

La segnalazione puo’ avere una funzione preventiva o repressiva di illeciti perpretati all’interno della Società, pertanto il  ruolo dei segnalanti è molto delicato e riconosciuto dalla norma che ha inteso fornire loro un’adeguata tutela e l’assicurazione di assenza di ritorsioni per aver segnalato.Le tutele previste dalla normativa “Whistleblowing” si applicano a:

  • I lavoratori subordinati, i collaboratori, i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività all’interno di Valle d’Argento 2
  • I lavoratori subordinati, i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
  • I liberi professionisti ed i consulenti che prestano la loro attività presso Valle d’Argento 2
  • I volontari ed i tirocinanti – anche se non retribuiti – che prestano la loro attività presso Valle d’Argento 2

La tutela dei suddetti segnalanti opera indipendentemente da quando la segnalazione viene effettuata (prima, durante o successivamente alla cessazione del rapporto giuridico con Valle d’Argento 2)

  • Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
  • I facilitatori (persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione)

Sono altresì tutelati:

  • Le persone legate da uno stabile rapporto affettivo o di parentela entro il quarto grado con il segnalante, purché operanti nel medesimo contesto lavorativo del segnalante stesso
  • I colleghi di lavoro che abbiano un rapporto abituale e costante con il segnalante, purché operanti nel medesimo contesto lavorativo del segnalante stesso

Non tutte le violazioni reali o presunte verificatesi sui luoghi di lavoro costituiscono

oggetto di segnalazione ai sensi della normativa “Whistleblowing”. Tra quelle previste rientrano le segnalazioni  che hanno ad oggetto le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e di gestione; inoltre possono avere ad oggetto le violazioni che possano ledere gli interessi dell’Unione Europea e le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Pubblica Amministrazione o dell’ente privato, inclusi gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. Sempre che, ovviamente, riscontrati all’interno dell’associazione  Non rientrano tra queste le segnalazioni riguardanti i rapporti individuali di lavoro (in questo caso il referente sarà il diretto superiore) e la sicurezza nazionale. Per una più approfondita specificazione si rimanda anche al decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24.

 

Effettuazione segnalazioni al canale interno

 

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.

Ildestinatariodellesegnalazionidesignatoda Valle d’Argento 2(“canaledisegnalazioneinterna”)è il dott.Gerardo Carullo

Le segnalazioni scritte – anche con modalità informatiche - possono essere nominative oppure in forma anonima. Possono essere effettuate in forma libera oppure compilando l’apposito modulo presente nella sezione “whistleblowing” sul sito www.annisereni.it nell’apposita sezione destinata al “Whistleblowing”.

Le segnalazioni scritte possono essere inoltrate a  mezzo di plico chiuso - che dovrà contenere il suddetto modulo ovvero l’esposizione dei fatti ed i riferimenti del mittente salvo che il mittente intenda effettuare una segnalazione anonima - al seguente indirizzo , oppure attraverso il link presente su www.annisereni.it

Le segnalazioni orali potranno essere effettuate al numero di telefono: 0828 354643 in orario di ufficio. Sarà possibile richiedere la fissazione di un incontro. Nel caso di segnalazione orale, verrà steso il relativo verbale con il resoconto della segnalazione. Il segnalante avrà diritto di verificare, rettificare e confermare il verbale medesimo mediante la propria sottoscrizione.

 

Una volta effettuata la segnalazione,Il segnalante avrà diritto di ricevere dal canale interno di segnalazione un avviso di ricevimento della segnalazione effettuata entro sette giorni dalla data di

ricezione.

 

 

Funzione del  canale interno di segnalazione è quella di richiedere, in caso di segnalazione nominativa, se necessario, integrazioni al segnalante.

Nell’arco massimo di tre mesi fornisce riscontro alla segnalazione.

 

Segnalazione  “esterna”

Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ha introdotto la possibilità di effettuare una segnalazione “esterna”. Il canale di segnalazione esterna è gestito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se ricorrono le seguenti condizioni:

  1. non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare

il rischio di ritorsione;

  1. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

Privacy

Il trattamento dei dati del segnalante verrà effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, e secondo la normativa di volta in volta vigente.

L’identitàdellapersonasegnalanteequalsiasialtrainformazionedacuipuòevincersi,direttamente oindirettamente, taleidentitànonpossonoessererivelate,senzailconsenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competentiaricevereoadareseguito allesegnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali datiai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo4,delregolamento(UE)2016/679

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

 

Divulgazioni Pubbliche

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia delle protezioni previste dalla legge, in particolare dal decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 del decreto e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 del decreto in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  2. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  3. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Divieto di ritorsione

I segnalanti come sopra definiti e gli altri soggetti a tutela non possono subire alcuna ritorsione. Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati i sensi della legge nei confronti dei segnalanti si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dai segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del citato decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che possono costituire ritorsioni:

  1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  5. le note di merito negative o le referenze negative;
  6. l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  7. la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  12. l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  13. la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  14. l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  15. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o

Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, fatte salve le disposizioni di legge, relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi di legge

Ricorrendo tali presupposti, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

 

Misure di protezione a tutela del segnalante

Le misure di protezione si applicano ai segnalanti quando ricorrono le seguenti condizioni:

  1. al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nel loro ambito oggettivo;
  2. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla

Ciò vale anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione europea.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

 

Sistema sanzionatorio

Nei casi di violazione della normativa “Whistleblowing”, il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 prevede che a carico del responsabile, fermi restando gli autonomi profili di responsabilità civile e penale, siano applicate sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell’ANAC (art. 21), nonché sanzioni disciplinari, queste ultime da adottare a cura del datore di lavoro per violazioni riconducibili alle condotte illecite del proprio personale dipendente (art. 16, comma 3).

In particolare, l’ANAC applica al soggetto responsabile della violazione le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • Da € 10.000,00 a € 50.000,00 nei confronti del soggetto che ha commesso ritorsioni (si rinvia a tal proposito al precedente paragrafo “Divieto di ritorsione” nonché all’art. 17 del decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023) nonché del soggetto che ha ostacolato o ha tentato di ostacolare la segnalazione nonché del soggetto che ha violato l’obbligo di riservatezza di cui al precedente paragrafo “obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali” ed all’art. 12 del decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023;
  • Da € 500,00 a € 2.500,00 nei confronti del soggetto segnalante, nel caso in cui lo stesso sia stato condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Inoltre, le condotte di cui sopra costituiscono illeciti rilevanti anche sotto il profilo disciplinare se tenute da personale dipendente, per tale intendendosi i soggetti che operano in regime di subordinazione e nei confronti dei quali, siccome responsabili della violazione, possono essere irrogate dal datore di lavoro sanzioni disciplinari.

Su tali presupposti, “Valle d’Argento 2” adotta un sistema sanzionatorio che prevede l’applicazione di provvedimenti disciplinari in conformità dell’art. 7 della legge n. 300 del 20 marzo 1970 e nel rispetto delle procedure stabilite da tale norma (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie osservazioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui conferisce mandato), nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto in essere con il dipendente.

A tale proposito, si evidenzia che Valle d’Argento 2  applica ai lavoratori ed alle lavoratrici,  il seguente CCNL:

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione

 

Nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali richiamata dall’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 10 marzo 2023 n°24 e nel quadro di un’armonizzazione dei codici disciplinari contenuti nel CCNL appena richiamato, cui si fa rinvio, Valle d’Argento 2  in caso di violazione della normativa “Whistleblowing” adotta nei confronti dei soggetti responsabili i seguenti provvedimenti disciplinari:

  1. richiamo verbale;
  2. richiamo scritto;

 

  1. multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
  2. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci
  3. licenziamento con preavviso
  4. licenziamento disciplinare senza preavviso.

Il tipo e l’entità di ciascun provvedimento sono determinati nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della violazione di volta in volta accertata.

In caso di violazioni punibili con la sanzione del licenziamento senza preavviso Valle d’Argento 2   può disporre la sospensione cautelare del dipendente nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto.

Nel caso non si accettasse la procedura, la segnalazione non verrà salvata nel sistema.

Invio Segnalazione

Cliccando sul bottone "Invia Segnalazione", invierai la segnalazione all'ODV e/o al responsabile del proceddo di whistleblowing. Il sistema ti restituirà un codice univoco con cui potrai in ogni momento controllare lo stato della tua segnalazione.